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D. 04/09/2002 n. 198-Per gli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 si vedano note all'art. 5. Art. 10. Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico 1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente Decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. -Il testo dell'art. 4 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", è il seguente: "Art. 4 (Reti e servizi di telecomunicazioni). 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente Legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel Decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità. 2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650. 3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonchè le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. 5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso. 6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti. 7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte del- 8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro. 9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.". -Il Capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. -L'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali", è il seguente: "Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di Legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonchè del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; |
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